La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 29135/2024, ha ribadito l’illegittimità dell’uso dei permessi sindacali per scopi esclusivamente personali e familiari.
Ed invero, nel caso di specie, la Suprema Corte ha considerato legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente sindacale provinciale che, durante la fruizione dei permessi sindacali, aveva accompagnato il figlio a una selezione per l’arruolamento nelle Forze Armate, invece di svolgere attività sindacali.
La Cassazione, così come la Corte di Appello, ha considerato il legittimo il licenziamento del dirigente per due motivi.
Il primo era legato al fatto che il datore di lavoro ha il diritto di controllare la partecipazione effettiva dei sindacalisti alle riunioni, nonostante il diritto al permesso sindacale sia potestativo.
Il secondo motivo era relativo all’utilizzo vero e proprio del permesso sindacale. Ed invero, il dirigente sindacale aveva utilizzato il permesso sindacale per motivi personali e familiari, anziché per attività di tutela sindacale come richiesto dalla legge.
Per tali motivi, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore.