Nel marzo 2025 il Ministero del Lavoro, con una circolare interpretativa, aveva chiarito che il termine previsto dal contratto collettivo nazionale può essere utilizzato per qualificare le dimissioni solo se superiore ai 15 giorni indicati dalla legge. Ma il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4953/2025, ha scelto una strada diversa: ha ritenuto applicabile il termine di 3 giorni previsto dal CCNL Cooperative Sociali, pur essendo inferiore a quello legale. La motivazione? Il giudice ha valorizzato il rinvio espresso alla contrattazione collettiva contenuto nell’art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015, ritenendo che il termine contrattuale rappresenti la soglia di tolleranza condivisa dalle parti sociali. Non si tratta di una deroga, ma di una scelta normativa consapevole: il CCNL non è solo fonte disciplinare, ma anche parametro sostanziale per qualificare la volontà del lavoratore. Una lettura che apre scenari interessanti per le aziende e per chi si occupa di HR: come gestire le assenze ingiustificate? Quale termine considerare? E soprattutto: come si concilia questa interpretazione con le indicazioni ministeriali? Lo studio segue con attenzione l’evoluzione di questa disciplina, che potrebbe presto generare orientamenti giurisprudenziali divergenti. Voi cosa ne pensate? Il termine del CCNL può davvero prevalere su quello legale?