Il Ministero del Lavoro ha confermato che l’obbligo di convalida delle dimissioni, ai sensi dell’art. 55, comma 4 del decreto legislativo n. 151/2001, si applica alla madre e al padre di un bambino fino a tre anni di età anche quando il recesso avviene durante il periodo di prova.
Tale conclusione è stata raggiunta dal Ministero del Lavoro con la nota n. 14774 del 13 ottobre 2025.
L’obbligo di convalida avanti al funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro (ITL) vale anche per coloro che hanno ottenuto in adozione o affidamento un bambino fino al terzo anno dall’ingresso dello stesso nel nucleo familiare.
Questa estensione della tutela mira a garantire la genuinità della volontà espressa dalla lavoratrice e dal lavoratore e a proteggere i genitori (soprattutto la madre) da possibili comportamenti discriminatori, coercitivi o vessatori da parte del datore di lavoro. L’interpretazione si basa sul principio giuridico secondo cui l’Art. 55, comma 4, del D.L.vo n. 151/2001, non esclude dall’obbligo della convalida le dimissioni presentate durante il periodo di prova.