Il trasferimento di sede di un dipendente che ha promosso una causa di lavoro contro il datore per “mobbing” e “straining” a causa di “incompatibilità ambientale” è legittimo. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del Tribunale di Milano con la sentenza numero 581 del 10 febbraio 2025.
La vicenda riguarda una dipendente di un istituto di credito che aveva lamentato di essere stata spostata di sede come ritorsione a una precedente azione giudiziale per un inquadramento superiore e per il risarcimento dei danni subiti per presunte azioni persecutorie da parte dei superiori. Il datore di lavoro si era difeso sostenendo che il trasferimento era motivato da una situazione di incompatibilità ambientale, resa evidente dalle denunce della dipendente relative a condotte ritorsive e mortificanti e dai problemi di salute da lei lamentati.
Il giudice del lavoro ha accolto la tesi della difesa datoriale, sottolineando che lo spostamento ad altra sede si configura come una misura organizzativa necessaria per eliminare le conseguenze della sopraggiunta incompatibilità ambientale. Secondo la sentenza, questa decisione è indipendente dalla fondatezza delle accuse di mobbing e straining avanzate dalla lavoratrice, che in seguito sono state respinte.
La ratio del provvedimento risiede nella necessità di tutelare la salute della lavoratrice, garantire il buon funzionamento dell’ufficio e preservare l’integrità dei colleghi. In un contesto lavorativo conflittuale e stressogeno, il trasferimento rappresenta un adempimento del dovere del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, come previsto dall’articolo 2087 del Codice civile.
La sentenza chiarisce che, in simili circostanze, il mutamento di sede non può essere interpretato come una ritorsione, ma come la misura organizzativa che il datore ha dovuto adottare per far fronte all’incompatibilità ambientale creatasi. Tale provvedimento mira a bilanciare l’esigenza di un ambiente di lavoro sereno con la protezione dell’integrità di tutti i lavoratori coinvolti.
Pertanto, il trasferimento per incompatibilità ambientale di un dipendente che accusa i superiori di vessazioni non costituisce una condotta discriminatoria, in quanto rappresenta una misura volta a rimuovere condizioni che potrebbero pregiudicare la salute e l’integrità morale della persona offesa, in ottemperanza agli obblighi civilistici del datore di lavoro.