La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13525/2025, ha stabilito l’illegittimità dell’anticipazione del TFR in busta paga su base mensile, anche se concordato con i lavoratori ex art. 2120 c.c. e inserito nella lettera di assunzione.
La Corte ha chiarito che le condizioni di miglior favore, che un accordo individuale può introdurre rispetto al regime legale di anticipazione del TFR, non possono tradursi in una erogazione mensile. Tali condizioni possono solo ampliare i presupposti legali per le anticipazioni del TFR accantonato, che sono consentite solo se il lavoratore ha almeno otto anni di anzianità, per un importo massimo del 70%, entro il limite del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti.
Di conseguenza, l’Inps è autorizzata a richiedere la contribuzione ordinaria su tali somme erogate mensilmente. In linea con questa interpretazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha espresso un parere conforme con la nota n. 616/2025.
Questa sentenza ha importanti implicazioni per i lavoratori e le aziende. Le aziende devono rivedere le loro pratiche di anticipazione del TFR per assicurarsi che siano conformi alla normativa vigente, evitando così possibili sanzioni.
In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un importante chiarimento sulla gestione del TFR, sottolineando la necessità di rispettare i limiti legali e le condizioni stabilite per le anticipazioni. Le aziende e i lavoratori devono prestare attenzione a queste disposizioni per evitare problemi economici e contributivi.