Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9912/2024, ha stabilito un principio importante in materia di diritto del lavoro, rigettando le richieste di alcuni assistenti di volo riguardanti il calcolo della retribuzione durante il periodo feriale. La sentenza afferma che non è possibile invocare la nullità parziale di un contratto collettivo, in particolare quando questo prevede una clausola di inscindibilità.
- Il caso: Alcuni assistenti di volo avevano contestato il calcolo della retribuzione nel periodo feriale, ritenendo che dovesse includere non solo lo stipendio fisso e l’indennità di volo minima garantita, ma anche l’indennità di volo variabile percepita durante l’effettivo svolgimento dell’attività. I lavoratori contestavano la norma del contratto collettivo aziendale che esclude l’indennità di volo integrativa dal calcolo della retribuzione durante le ferie, ritenendola in contrasto con la normativa europea.
- La decisione del Tribunale: Il Tribunale ha respinto le argomentazioni dei lavoratori, sottolineando che l’accordo collettivo in questione è definito come una “regolamentazione economica e normativa unitaria, inscindibile ed esclusiva”. Questa unitarietà, secondo la sentenza, è motivata dalla volontà di superare un periodo di crisi aziendale. Il Tribunale ha evidenziato che gli equilibri raggiunti tra le parti sulle indennità e la loro rilevanza ai fini degli istituti indiretti e delle ferie sono il risultato di concessioni e rinunce reciproche, strettamente interconnesse.
- Implicazioni della sentenza: La sentenza sottolinea che dichiarare la nullità delle clausole relative all’irrilevanza dell’indennità variabile ai fini della retribuzione feriale comporterebbe l’inefficacia anche delle clausole che istituiscono tale indennità. In altre parole, la clausola che prevede l’indennità solo per i periodi di lavoro, escludendo le ferie, o è valida nella sua interezza o è completamente nulla; se fosse dichiarata nulla, l’indennità non sarebbe dovuta in alcun caso. Il Tribunale ha inoltre affermato che, se le parti avessero previsto la possibilità che l’indennità variabile incidesse sulla retribuzione feriale, avrebbero probabilmente modulato diversamente l’entità dell’indennità stessa o addirittura non l’avrebbero istituita.
- Significato della sentenza: La sentenza si distingue dalla giurisprudenza recente, che spesso ha integrato le previsioni degli accordi collettivi per aumentare i trattamenti economici dei lavoratori. Questa pronuncia, invece, riconosce l’importanza della contrattazione collettiva come sede appropriata per definire i livelli retributivi.