L’agenzia delle entrate, con risposta ad interpello proposto da un contribuente, ha analizzato un ulteriore casistica per l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs 147/2015.
Nel caso posto in esame all’Agenzia un cittadino dichiarava:
- di essere stato residente fuori dal territorio italiano per 10 anni e di essere rientrato il 18 aprile 2019;
- di aver usufruito del regime per neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR fino al periodo di imposta 2021;
- di aver optato per il regime speciale per lavoratori impatriati per i periodi di imposta 2022 e 2023.
Avendo acquistato immobile di tipo residenziale a novembre 2022, l’istante chiede se può beneficiare del regime speciale per lavoratori rimpatriati per ulteriore quinquennio, a partire dall’anno di imposta 2024, pur in mancanza del requisito previsto dalla norma ossia quello di godere del regime speciale al 31 dicembre 2019. Il lavoratore, infatti, pur non aderendo al regime speciale, ne aveva i requisiti.
L’agenzia procede, preliminarmente, ad un’analisi della normativa oggetto dell’interpello, analizzando l’introduzione del regime speciale e la possibilità, introdotta dall’art. 5 co. 2 – bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, di estendere lo stesso regime per ulteriori 5 periodi di imposta.
Tale disposizione prevede la possibilità, per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia per motivi di lavoro e che abbiano beneficiato del regime impatriati, di poter optare per l’estensione del regime per ulteriori 5 anni, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% del reddito prodotto in relazione ad alcuni requisiti specifici già oggetto, insieme alle modalità di versamento di tali importi, di precedenti interventi dell’agenzia delle entrate.
Circa i due regimi, l’AdE si preoccupa di ricordare che “sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta” ribadendo che non si esclude “l’ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni d’imposta differenti”.
Quindi, l’agenzia ritiene potersi applicare il prolungamento per ulteriori 5 periodi di imposta al contribuente che, pur avendo i requisiti, non ha beneficiato del regime per gli anni 2019 – 2020 – 2021 e ciò in considerazione del fatto che rileva la circostanza della fruizione del regime speciale anche solo per alcune delle annualità del primo quinquennio agevolabile, in quanto potenzialmente beneficiario del regime per il periodo di imposta 2019.
Il parere reso dall’AdE è, dunque, favorevole, rilevando ai fini dell’applicazione dell’estensione temporale non già la fruizione in concreto dell’agevolazione per i primi 5 anni, ma la possibilità di applicarla in astratto avendo, il lavoratore, i requisiti richiesti dalla norma in commento.