In breve: La Corte di cassazione sta consolidando un orientamento che va nella direzione di imporre al datore di lavoro di riconoscere, durante le ferie, la stessa retribuzione che il lavoratore ha in godimento durante i periodi lavorativi, anche con riferimento a quegli elementi strettamente connessi con l’attività lavorativa.
L’analisi: Le ultime pronunce della Suprema Corte di cassazione (25850/2024; 25840/2024) in tema di retribuzione di riferimento durante il periodo di ferie, stanno consolidando un nuovo e innovativo orientamento, secondo il quale la retribuzione da garantire al lavoratore durante le ferie deve essere la stessa di quella riconosciuta durante i periodi di attività lavorativa, non solo con riferimento agli elementi fissi della retribuzione (paga base o minimo, contingenza, EDR) ma anche agli elementi variabili se corrisposti con continuità (indennità perequative, indennità di mansione, ticket mensa).
Il nuovo orientamento nasce dall’interpretazione della Corte di giustizia europea dell’art. 7 della Direttiva 88/2003 che recita: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali […]”. La locuzione ferie annuali retribuite è stata oggetto di un’interpretazione estensiva da parte della Corte di giustizia europea, da principio nella sentenza Robinson Steel del 2006, e successivamente anche in altre pronunce. In sostanza, la Suprema corte, guidata dal giudice europeo, con l’orientamento espresso vuol dare al lavoratore la garanzia di vedersi corrisposta, durante il periodo di ferie, la stessa retribuzione in godimento durante l’ordinaria attività lavorativa, evitando quindi il rischio concreto che il lavoratore rinunci alle ferie annuali perché pagate in misura minore.
Questa ricostruzione, che si basa su un principio di equità, non è però priva di criticità. Sebbene potrebbe ritenersi condivisibile la tesi legata al riconoscimento della stessa retribuzione durante il periodo di ferie rispetto a quanto in godimento durante la normale attività lavorativa, risulta di difficile comprensione la corresponsione durante le ferie di elementi propriamente connessi all’esecuzione dell’attività lavorativa, come i buoni pasto.