Una recente pronuncia di merito del Tribunale di Bologna individua un criterio rigido nella facoltà di variazione unilaterale dell’orario di lavoro in un rapporto a tempo parziale in capo al datore di lavoro. Il giudice ha analizzato il caso di una lavoratrice assunta con contratto part time che stabiliva il regime orario e le matrici di turnazione attraverso un allegato al contratto di lavoro, ove erano riportati analiticamente i turni e gli orari di ingresso e uscita dal posto di lavoro. Gli stessi orari erano stati svolti dalla dipendente per oltre 20 anni.
A seguito di esigenze aziendali, riconducibili alla modifica dell’assetto organizzativo dell’impresa, la stessa modificava le turnazioni dei propri dipendenti, rivoluzionando le modalità di espletamento dell’attività lavorativa in un unico turno fisso. Vale la pena di sottolineare che questa operazione di rimodulazione dell’attività lavorativa con riguardo alla collocazione oraria dei turni ha visto il conivolgimento, con relativo accordo, delle segreterie nazionali dei sindacati e delle RSU.
La lavoratrice impugnava la variazione della collocazione oraria della sua attività lavorativa adducendo motivi famigliari, sottolineando specifiche esigenze personali che le rendevano eccessivamente onerosa l’attività lavorativa nel nuovo modo richiesta. L’azienda resisteva argomentando che l’operazione posta in essere non era una mera variazione unilaterale dell’orario di lavoro di una dipendente, ma si inseriva in una più ampia cornice di modifiche organizzative obbligate dalle mutate esigenze aziendali.
Il giudice decideva che in assenza di clausole flessibili all’interno del contratto di lavoro, ogni variazione di collocazione oraria dell’attività lavorativa di un dipendente a tempo parziale va sottoposta a preventivo accordo con il lavoratore, che può o meno manifestare il proprio consenso a tale modifica.
Una nota a margine merita il mancato accoglimento, dello stesso giudice, della domanda di risarcimento del danno da parte della lavoratrice poiché durante il giudizio non è emerso alcun danno effettivo. Tale scelta di pone in contrasto con un diverso orientamento che vuol il danno come attributo in re ipsa (vedasi Corte d’appello di Milano, sezione lavoro del 5 settembre 2023, n. 763, Corte d’appello di Milano 1115/2019).