Secondo la recente giurisprudenza, l’omessa contestazione disciplinare con successivo licenziamento rende illegittimo il licenziamento prevedendo, come conseguenza, la reintegra del lavoratore e il riconoscimento del risarcimento limitato .
Ed invero, i giudici della Suprema Corte, con sentenza n. 25745/16, stabiliscono che il vizio procedurale lede il diritto di difesa del lavoratore e non permette di verificare la sussistenza o meno del fatto contestato.
Tale pronuncia ha comportato, però, diverse perplessità in quanto non convince del tutto la tesi secondo cui, ogni ipotesi di mancata contestazione di addebito, possa essere sanzionabile, indiscriminatamente, con la tutela reale a risarcimento limitato.
Alla luce di quanto stabilito dalle diverse sentenze della Corte di Cassazione, invece, sembra poter essere la soluzione più corretta quella di accertare l’illegittimità del licenziamento per contrarietà alla norma imperativa dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, con conseguente applicazione della nullità del licenziamento.
Ed infatti, la stessa formulazione del citato articolo 7, prevede l’esperimento della procedura come un onere cui è subordinata la possibilità di licenziare il lavoratore. Dunque, se il datore di lavoro non adempie al suddetto onere procedurale, non ha nemmeno la possibilità di far cessare il rapporto di lavoro e la violazione della norma imperativa comporta, di conseguenza, la radicale nullità dell’atto stesso di licenziamento.