In breve: per i contributi denunciati ma non versati, correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024, che vengono regolarizzati spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione e senza richieste dall’ente impositore, non si applica la maggiorazione del 5,5% da aggiungere al tasso BCE, oggi determinato in 3,65 punti percentuali.
L’analisi: L’INPS, con la Circolare n. 90/2024 del 4 ottobre ha fornito indicazioni circa l’applicabilità del nuovo regime sanzionatorio, operativo dal 1° settembre, con riguardo alle sanzioni civili per omissione contributiva. Il riferimento normativo che inquadra la materia in commento è la lettera a) del comma 8, art. 116 L. 388/2000, laddove per omissione contributiva si intende il mancato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile da denunce o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza, mentre per evasione, di cui allo stesso articolo e comma, lett b) a cui non si applicano le disposizioni in commento, si intende il comportamento, doloso, che oltre al mancato pagamento del dovuto sia teso a nascondere l’ammontare dei contributi dovuti.
In caso di omissione contributiva, la sanzione civile è pari all’ex TUR, oggi BCE, che, da ultimo, è stato aggiornato nella misura di 3,65 punti percentuali. L’art. 116, co. 8, lett a) L. 388/2000 prevede che in tale caso la sanzione deve essere maggiorata del 5,5% in ragione di anno, creando quindi un totale, da versare a titolo di sanzioni civili, pari ad euro 9,15%. La circolare in commento specifica che in caso di pagamento entro 120 giorni dalla data di scadenza dei contributi o dei premi, in unica soluzione e senza preventive contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione di 5,5 punti percentuali non trova applicazione. Viene infatti recepita dalla prassi amministrativa la previsione di cui all’art. 30, co. 1 lett a) D.L. 19/2024 istituendo, anche per l’INPS, una sorta di ravvedimento operoso che quindi rende più economico e vantaggioso per il contribuente la regolazione spontanea delle somme.
Nella circolare anche sanzioni civili per evasione contributiva; in caso di accertamenti degli enti impositori; in caso di incertezze circa orientamenti giurisprudenziali o amministrativi; attività di compliance; interessi di mora; accertamenti d’ufficio dell’istituto.