L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 22/2024 per chiarire le modifiche al Bonus Natale introdotte dalla modifica normativa del 14 novembre 2024.
Si prevede, infatti, che il bonus spetta, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
- abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
- abbia un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione spettante.
La nuova disciplina prevede dunque che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo con riferimento al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale.
La nuova norma in esame inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis nell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, per effetto del quale si prevede che l’indennità in argomento «non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità».
Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:
- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.