La Corte di Appello di Roma ha confermato una sentenza di illegittimità di un provvedimento disciplinare contro un dipendente per la tardiva contestazione dell’infrazione.
Ed invero, con questa sentenza il provvedimento disciplinare è stato dichiarato illegittimo perché la contestazione non ha rispettato il principio di tempestività previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che garantisce al lavoratore il diritto di difendersi tempestivamente.
La società, a seguito della pronuncia della Corte di Appello, ricorreva in Cassazione per due motivi: la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e l’omesso esame della complessità organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione riteneva i motivi di ricorso trattabili congiuntamente in quanto logicamente collegati ed afferenti, sia pur da angolazioni differenti, alla nozione di tardività della contestazione disciplinare ed al contesto fattuale di cui tale concetto trovava pratica applicazione.
Ed invero, i giudici evidenziavano che il principio di specificità della contestazione disciplinare è fondamentale per garantire la correttezza e la buona fede nell’esecuzione delle obbligazioni reciproche del contratto di lavoro, evitando che il datore di lavoro possa procrastinare la contestazione rendendo difficile la difesa del dipendente. È pur vero che, il criterio di immediatezza, deve però essere interpretato in modo relativo, tenendo conto della natura dell’illecito disciplinare e del tempo necessario per le indagini, specialmente in contesti aziendali complessi.
Ma, la Suprema Corte, sancisce che la valutazione del giudice di merito sulla tempestività della contestazione è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. E, nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello aveva ritenuto irragionevole la tempistica della contestazione portando al rigetto del ricorso. Era stato, infatti, evidenziato che la semplicità del fatto addebitato e del suo accertamento, nonché la scelta datoriale di notificare il procedimento a mani del lavoratore, in ferie, fosse sintomatico di un irragionevole ritardo, non giustificabile da eventuale complessità organizzativa, la quale, peraltro, non era nemmeno stata ritenuta provata dalla Corte di merito.
La Cassazione rigettava, pertanto, il ricorso, evidenziando che la valutazione di merito della Corte d’Appello, che considerava il ritardo nella contestazione irragionevole e non giustificato dalla complessità organizzativa, era correttamente motivata e priva di vizi logici.