Con l’ordinanza n. 5948/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che è pienamente legittimo il licenziamento di un dipendente che ha usufruito dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992 per l’assistenza a un familiare con grave disabilità ricoverato presso una residenza per aziani.
La decisione si basa sul fatto che il dipendente ha utilizzato tali permessi durante i giorni in cui il familiare era ricoverato in maniera permanete a tempo pieno presso un RSA, del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera in grado di fornire un’assistenza valida alla persona interessata. Inoltre, risultava che il lavoratore aveva prestato tempo limitatissimo “di assistenza” al familiare in ciascuna delle giornate di permesso fruite.
Questo significa che, secondo la Cassazione, se il familiare disabile è adeguatamente assistito in ospedale, o in una struttura similare, non sussiste la necessità per il dipendente di fruire dei permessi lavorativi previsti per l’assistenza in quanto, se il familiare riceve, dalla struttura in cui è ricoverato, un’assistenza sanitaria continuativa, tale circostanza, come richiede l’incipit del comma 3 dell’art. 33 della legge 104 del 1999, esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti.