Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 7 ottobre 2024, ha stabilito che la ridotta durata effettiva del periodo di prova non invalida il licenziamento se il datore di lavoro ha già maturato un convincimento negativo sulle qualità professionali del lavoratore.
Nel caso in esame, un dirigente aveva presentato ricorso avverso il proprio datore di lavoro per impugnare il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova irrogato solo dopo 7 settimane di lavoro.
Ad avviso del dirigente, la durata estremamente ridotta del periodo di prova, rapportata ai sei mesi previsti nel contratto di assunzione, era indice di pretestuosità e ritorsività del licenziamento, considerando che il lasso temporale intercorso era insufficiente per valutare le capacità necessarie a rivestire il ruolo professionale assegnato.
Il Giudice del lavoro, invece, ha ritenuto legittimo il licenziamento sostenendo che, anche un breve intervallo temporale può essere considerato ragionevole e sufficiente per valutare la professionalità del dirigente ove, lo stesso, non era riuscito a dimostrare che, al contrario, il periodo di prova fosse insufficiente per valutare le proprie capacità costituendo, di fatto, elemento di pretestuosità o discriminazione.
La sentenza di merito analizzata risulta in netto contrasto con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario che sancisce che, se il periodo di prova effettuato è molto più breve di quello stabilito dal CCNL applicato, può aversi una presunzione di invalidità del licenziamento per insufficiente durata dello stesso.