La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia – 30551 del 27/11/2024 – ha affermato che il datore di lavoro che voglia contestare la simulazione della malattia da parte del suo lavoratore non deve preliminarmente presentare querela di falso avverso il certificato medico.
Infatti, anche se il certificato di malattia redatto da un medico del SSN o convenzionato ad un ente di previdenza è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso, il datore di lavoro che voglia provare la simulazione di malattia da parte del lavoratore non è tenuto, prima, a destituire di fondamenta giuridiche il certificato, ma può provare tale simulazione anche solo attraverso altri mezzi di prova.
Nel caso esaminato dalla Corte, il giudice di prime cure aveva dato ragione alla dipendente che aveva impugnato il licenziamento per mancata querela di falso avversa al certificato. Secondo la Cassazione, però, il certificato potrebbe contenere inesattezze circa lo stato di malattia del lavoratore anche a causa dei giudizi valutativi che il sanitario ha espresso, in occasione del controllo, in ordine allo stato di malattia e all’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa.
Per la sentenza, quindi, al fine di contestare l’esattezza di una diagnosi non è necessaria una querela di falso del certificato medico. Il datore di lavoro dovrà però confutare la correttezza della diagnosi attraverso elementi indicativi precisi e concordanti tra loro.