Importanti chiarimenti giungono sul regime fiscale e contributivo delle somme transattive erogate in sede sindacale a seguito di un licenziamento, in particolare per i lavoratori assunti con il “contratto a tutele crescenti” (Dlgs 23/2015). Le recenti delucidazioni offrono maggiore chiarezza per datori di lavoro e dipendenti riguardo l’applicazione delle esenzioni e della tassazione sulle indennità legate alla cessazione del rapporto.
Il focus è su un caso specifico di licenziamento disciplinare per giusta causa, dove il lavoratore, rientrante nella disciplina delle tutele crescenti, riceve due distinte somme in sede sindacale entro 60 giorni dall’intimazione del recesso.
Due Tipologie di Somme: Regime Fiscale e Contributivo a Confronto
1. Somma erogata ai sensi dell’Articolo 6 del Dlgs 23/2015 Questa prima somma è offerta dal datore di lavoro in una sede protetta (come una commissione di conciliazione o sede sindacale) tramite assegno circolare, con l’obiettivo di evitare l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore.
1. Natura ed Esenzione: L’articolo 6, comma 1, del Dlgs 23/2015 prevede che tale importo sia totalmente esente da imposizione fiscale (IRPEF) e da contribuzione previdenziale, in quanto non ha natura retributiva ma indennitaria.
2. Condizioni per l’Esenzione: Affinché l’esenzione sia garantita, la somma deve essere offerta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento e mediante assegno circolare. È irrilevante che il licenziamento sia stato qualificato come “per giusta causa”; la procedura e le tempistiche sono determinanti per l’esenzione totale. Anche una “retrodatazione della risoluzione” nel verbale non incide sull’efficacia della procedura, purché la data di conciliazione rientri nel termine legale dei 60 giorni. L’importo corrisponde a una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 18 mensilità.
2. Somma erogata ai sensi dell’Articolo 12 della Legge 153/1969 (modificata dal Dlgs 314/1997) Contestualmente alla prima, viene erogata un’ulteriore somma, qualificata nel verbale come “derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 12 della Legge 153/1969, come modificato dall’articolo 6 del Dlgs 314/1997”.
1. Trattamento Contributivo: L’Articolo 12, comma 4, della Legge 153/1969, come modificato, stabilisce che le indennità e somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro non concorrono alla base imponibile contributiva. L’INPS (Circolare 326/1997) include tra queste le indennità sostitutive del preavviso, gli incentivi all’esodo e le indennità transattive di fine rapporto non aventi natura retributiva. Pertanto, questa somma è esente da contribuzione INPS, a condizione che la causale evidenzi che non è un corrispettivo di prestazioni lavorative, ma ha natura indennitaria o transattiva.
2. Trattamento Fiscale: Dal punto di vista fiscale, l’Articolo 17, comma 1, lett. a) del TUIR prevede la tassazione separata per le somme percepite per la cessazione del rapporto di lavoro, anche a titolo transattivo. Questo regime si applica a meno che non emerga una causa retributiva o risarcitoria, come nel caso di ferie non godute o bonus. Nel caso specifico, la somma qualificata in questo modo è soggetta a tassazione separata se deriva direttamente dalla cessazione del rapporto e non si configura come retribuzione differita.
In conclusione, è fondamentale che i verbali sindacali siano redatti con estrema cura. Devono specificare con chiarezza la causale delle somme erogate e la loro precisa connessione con la cessazione del rapporto di lavoro. Questa accuratezza è essenziale per prevenire riqualificazioni da parte degli enti previdenziali (come l’INPS) o dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbero alterare il trattamento fiscale e contributivo previsto.