Con ordinanza n. 6540/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può fondarsi su ragioni oggettive che riguardano esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi.
In questo caso la valutazione del giudice deve limitarsi al controllo sull’effettività delle scelte imprenditoriali, non potendo sindacare il merito di tali scelte ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione che stabilisce la libertà dell’iniziativa economica privata. Ed invero, per valutare la giustificatezza del licenziamento del dirigente, non è necessaria un’analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso, ovvero la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione aziendale posta in essere dal datore di lavoro.
Inoltre, la suddetta ordinanza ribadisce anche il concetto che, in caso di licenziamento del dirigente per esigenze aziendali di ristrutturazione, è esclusa la possibilità del repêchage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore.