La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26440 del 10 ottobre 2024, sancisce la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendete che aveva tenuto un comportamento sgarbato e scurrile nei confronti di un cliente.
Ed invero, la vicenda riguardava il licenziamento disciplinare di un dipendente di un supermercato, inizialmente annullato dal Tribunale di primo grado, ma confermato dalla Corte di appello di Cagliari e dalla Cassazione. Nel caso si specie, il dipendente era stato licenziato per essersi rivolto in modo aggressivo e volgare a un cliente anziano, comportamento considerato una grave violazione degli obblighi contrattuali. Ed Infatti, la Corte di appello di Cagliari aveva ritenuto legittimo il licenziamento, valutando la gravità della condotta, oltre ad aver tenuto in considerazione i precedenti disciplinari del lavoratore.
Orbene, la Suprema Corte ha evidenziato che la giusta causa del licenziamento, intesa come fatto che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, rientra tra le cosiddette clausole generali, ossia quelle disposizioni normative a contenuto limitato e generico, che richiedono di essere specificate da parte del giudice in sede interpretativa «mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama».
La Corte ha poi stabilito che la contestazione del giudizio di merito su una clausola generale, come l’articolo 2119 del Codice civile, è ammissibile solo se vi è una denuncia specifica della non coerenza del giudizio rispetto agli standard sociali. Nel caso in questione, il ricorso del dipendente è stato respinto poiché non ha identificato i parametri violati, limitandosi a chiedere una nuova valutazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite.