Tra gli obiettivi della legge di Bilancio 2024 vi è quello di garantire la stabilità occupazionale e sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo, termale e nel comparto dei pubblici esercizi correlati alla somministrazione di cibi e bevande.
La misura era già stata prevista per il 2023: la legge di Bilancio l’ha prorogata al 2024 ed ampliata, allargandola anche al citato settore della somministrazione di cibi e bevande.
Trattandosi di un mero ampliamento, a condizioni sostanzialmente invariate, restano presumibilmente valide anche per il 2024 le precisazioni e gli orientamenti amministrativi forniti dall’Agenzia delle entrate il 29 agosto 2023, con la circolare n. 26/E.
La misura
Con la descritta finalità, è stato previsto, per il primo semestre del 2024, un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, ai lavoratori dipendenti del settore turistico, incluso quello della somministrazione di alimenti e bevande.
Va evidenziato, tuttavia, che il trattamento è riservato ai soggetti che, nel 2023, abbiano avuto un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.
Va inoltre precisato, al proposito, che il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.
L’accesso all’indennità è indipendente dalla tipologia contrattuale utilizzata, per cui ne hanno diritto i lavoratori impiegati con contratti:
- a tempo determinato o indeterminato;
- a tempo pieno o parziale;
- di somministrazione;
- di apprendistato;
- intermittente;
- per prestazioni accessorie (ma sul punto occorrerà un chiarimento in via amministrativa).
L’accesso all’indennità integrativa è subordinato alla specifica richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro. Sul punto va considerato che:
- alla richiesta il lavoratore deve allegare la dichiarazione di non aver avuto nel 2023 un reddito da lavoro superiore a 40.000 euro;
- la richiesta assume la forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la richiesta deve essere conservata dal datore di lavoro, ai fini di eventuali controlli;
- ai fini del limite reddituale di 40.000 euro vanno considerati tutti i redditi da lavoro dipendente, anche se conseguiti con più datori di lavoro e/o in settori diversi da quelli cui è correlata la misura.
Sempre secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate, l’indennità può essere corrisposta dal datore di lavoro:
- in contemporanea al pagamento delle prestazioni per lavoro notturno o festivo;
- in via differita, dopo il 30 giugno 2024.
In ogni caso deve essere corrisposta entro la data del conguaglio di fine anno.