Il contratto di lavoro intermittente, noto anche come “lavoro a chiamata”, resta uno strumento di flessibilità cruciale per le aziende, con il quadro regolatorio recentemente ribadito e chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nonostante i dubbi sorti con l’abrogazione del Regio decreto 2657/1923, la disciplina è stata confermata, fornendo certezze operative.
Ambiti di Applicazione del Contratto a Chiamata
Per stipulare correttamente un rapporto di lavoro intermittente, è fondamentale verificare che l’attività o il soggetto rientrino nei parametri stabiliti dal decreto legislativo 81/2015. L’utilizzo è legittimo in presenza di specifiche ipotesi oggettive o soggettive:
· Criteri Oggettivi:
o Prestazioni di carattere discontinuo individuate dai contratti collettivi (con possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno).
o In assenza di disciplina contrattuale nazionale, è possibile riferirsi alle fattispecie riportate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923. Sebbene il decreto sia stato abrogato dalla legge 56/2025, la nota 1180 dell’Ispettorato del Lavoro ha confermato che il rinvio alla tabella è da considerarsi di carattere esclusivamente materiale e operativo, mantenendo invariato il campo di applicazione. Anche gli accordi collettivi di secondo livello possono regolamentare il lavoro a chiamata in assenza di previsioni nazionali.
· Criteri Soggettivi (Anagrafici):
o Per giovani sotto i 25 anni, purché la prestazione si esaurisca entro il compimento del 25° anno di età. Per un lavoratore di 23 anni, ad esempio, il contratto è attivabile senza necessità di dimostrare la discontinuità dell’attività.
o Per lavoratori sopra i 55 anni, inclusi i pensionati.
Obblighi di Comunicazione Preventiva
Un aspetto cruciale è l’obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa, come previsto dall’articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015.
· La comunicazione va effettuata utilizzando il modello “Uni-Intermittente”, indicando i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, la data di inizio e di fine della chiamata, per un periodo massimo di trenta giorni.
· I sistemi di invio includono l’email (a intermittenti@pec.lavoro.gov.it, anche da indirizzo non Pec), la piattaforma online www.cliclavoro.gov.it, una app dedicata o, per determinate casistiche, l’invio di un sms al numero 339-9942256. La comunicazione deve intervenire prima dell’inizio della prestazione lavorativa, anche se inoltrata lo stesso giorno.
· In caso di malfunzionamento dei sistemi, è possibile inoltrare il modello tramite fax all’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
· Se il datore conosce la programmazione dell’attività, può effettuare una comunicazione riferita a un ciclo integrato non superiore a 30 giorni, purché i periodi di prestazione per ciascun lavoratore non superino i 30 giorni all’interno di archi temporali anche ampi.
Limiti di Utilizzo e Sanzioni
È previsto un tetto massimo di utilizzo del lavoro intermittente:
· Per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, il limite è fissato a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.
· Questa limitazione non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
· In caso di superamento delle 400 giornate, il rapporto di lavoro si trasforma in un contratto a tempo pieno e indeterminato, con le medesime eccezioni per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Divieti e Casi Specifici
Il contratto intermittente è vietato in alcune circostanze:
· Aziende in Cassa Integrazione (CIG): È proibito nelle unità produttive dove opera una sospensione o riduzione dell’orario in regime di CIG, se interessa lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata. Diversamente, è ammesso.
· Imprese Alimentari Artigiane: Possono stipulare contratti a chiamata in deroga all’articolo 13 del Dlgs 81/2015 solo se operano nei pubblici esercizi (e sono iscritte in Camera di Commercio con il relativo codice attività) o se svolgono attività proprie di turismo, pubblici esercizi e spettacolo.