Il Decreto legislativo 81/2015 ha introdotto, all’art. 8, una disciplina unitaria in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, individuando limiti e modalità della trasformazione stessa.
La norma in commento decide per una prima importante tutela in favore del lavoratore: “il rifiuto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento” (comma1). Inoltre, è solo attraverso un atto scritto che un rapporto di lavoro a tempo pieno può essere trasformato in tempo parziale, e viceversa (comma 2). Per iscritto vanno anche pattuite le cosiddette clausole elastiche, ossia la facoltà, riconosciuta al datore di lavoro, di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa così come la variazione in aumento della stessa.
La norma prevede un’elencazione di quei casi in cui il lavoratore può vantare un diritto effettivo a vedersi riconosciuta la trasformazione in commento, distinguendoli da quei casi che prevedono, invece, una mera priorità nell’accoglimento delle richieste di trasformazione.
Ecco i casi in cui vi è un diritto alla trasformazione:
- I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente (comma 3).
- Rinuncia al congedo parentale o al congedo ancora spettante, se parzialmente fruito, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento (comma 7).
Di seguito, invece, i casi in cui il lavoratore ha una priorità nella valutazione della richiesta di trasformazione:
- In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, anche in unione civile, i figli o i genitori del lavoratore (comma 4).
- I casi in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/92, che abbia necessità di assistenza continua (comma 4).
- In caso di figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente disabile sensi dell’art. 3 L. 104/92 (comma 5).
Inoltre, in caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro, il lavoratore “ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale” (comma 6). Viceversa, “in caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno” (comma 8).