Il D.Lgs 103/2024 introduce nell’ordinamento giuridico la “diffida amministrativa”, nuovo strumento per l’attività di vigilanza, nei confronti dell’attività dei soggetti economici, sia pubblici che privati, che si inserisce all’interno di un più ampio processo di semplificazione di controlli sulle attività economiche in genere.
La diffida amministrativa potrà essere intimata dagli ispettori nei seguenti casi:
- Illeciti che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria di massimo 5.000 euro.
- Assenza di altre violazioni dello stesso tipo nei 5 anni precedenti l’ultima contestazione.
- Possibilità materiale di sanare l’illecito contestato.
- L’illecito non deve essere considerato tale per l’effetto di un adeguamento del nostro ordinamento interno ad una previsione comunitaria o internazionale.
Non può in ogni caso essere oggetto di diffida amministrativa, invece, l’illecito in materia di:
- Sicurezza e salute suoi luoghi di lavoro.
- Materie di cui la violazione costituisce fatto penalmente rilevante.
Per potersi estinguere la sanzione, l’irregolarità va sanata entro 20 giorni dalla diffida stessa, in modo che venga determinata la situazione di regolarità prescritta nella diffida.
Al fine di orientare l’attività ispettiva, l’INL ha pubblicato una prima nota il 31 luglio 2024, la numero 1357, con cui dava prime indicazioni operative. La successiva, pubblicata con numero 6774/2024, chiarisce che l’articolo 6 del decreto citato, nella parte in cui recita che la diffida amministrativa non si applica a “violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, deve essere intesa in senso estensivo. In sostanza deve escludersi l’utilizzabilità da parte dell’ispettore della diffida amministrativa per tutte le irregolarità che hanno a che fare con la “sicurezza sociale” dei lavoratori. Inoltre, la nota 6774 contiene, nell’allegato 1, anche le specifiche violazioni che possono essere oggetto della diffida amministrativa.
Completa questa analisi l’indicazione di ulteriori novità oggetto del Decreto legislativo 103 del 2024, che saranno oggetto di futuri interventi a definizione dell’attività ispettiva, come l’istituzione del fascicolo informativo di impresa, o la regolazione dei principi generali di controllo.