Con ordinanza n. 26566 del 2024, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come rapporto subordinato l’attività svolta da un fotoreporter come lavoratore autonomo.
Ed invero, secondo quanto deciso dai giudici della Suprema Corte, la subordinazione del lavoratore si configura quando persiste l’obbligo di mantenersi a disposizione del datore di lavoro, sotto la sua direzione, inserendosi nell’organizzazione dell’impresa. La mancanza di esclusività, l’iscrizione ad un albo o l’emissione di fatture non escludono tale subordinazione.
Il caso in esame esaminava la vicenda di un fotoreporter che ha collaborato con un quotidiano locale dal 1986 al 2004, e ha chiesto il riconoscimento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro dopo la fine della collaborazione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Cagliari hanno respinto la sua richiesta, ritenendo che il suo lavoro fosse prevalentemente autonomo.
La sentenza n. 26466/2024 della Corte di Cassazione rappresenta una netta deviazione rispetto alla giurisprudenza storica sulla qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.
Infatti, storicamente, la Corte di Cassazione ha adottato un approccio multidimensionale nella valutazione della subordinazione, considerando una pluralità di indici e non solo l’inserimento organizzativo. Con questa sentenza, invece, i giudici hanno attribuito un peso preponderante all’inserimento organizzativo e alla reperibilità del lavoratore, trascurando altri fattori come l’autonomia tecnica e operativa, ignorando il concetto di subordinazione attenuata, spesso applicato in settori con alta autonomia tecnica e creativa, e adottando una visione rigida della subordinazione.
La sentenza potrebbe portare a una revisione indiscriminata dei rapporti di lavoro autonomo, aumentando il contenzioso giuslavoristico e riducendo le collaborazioni con liberi professionisti, con un impatto negativo sull’innovazione e la crescita.