Una recente decisione del Tribunale di Messina (sentenza 1253/2025 del 7 maggio) ha ribadito un importante principio legale che governa la conoscenza delle comunicazioni disciplinari inviate ai lavoratori. Secondo la sentenza, la contestazione disciplinare, essendo qualificata come un “atto negoziale recettizio“, si presume legalmente conosciuta dal lavoratore non nel momento in cui questi ne prende effettiva visione, ma quando la comunicazione giunge al suo indirizzo.
Questo principio ha una conseguenza diretta e significativa sulla decorrenza dei termini per la difesa del lavoratore. L’articolo 7, comma 4, della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) prevede un termine minimo di cinque giorni affinché il dipendente possa presentare le proprie giustificazioni in risposta a una contestazione disciplinare. La sentenza chiarisce che questo termine inizia a decorrere dalla data in cui la contestazione disciplinare è stata recapitata all’indirizzo del lavoratore, e non dalla data in cui il lavoratore l’abbia eventualmente ritirata in un momento successivo.
Il principio si basa sull’articolo 1335 del Codice civile, secondo cui gli atti unilaterali diretti a una persona determinata si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. Nel caso in cui la comunicazione avvenga tramite lettera raccomandata e questa non venga consegnata al destinatario per la sua assenza o quella di persone abilitate a riceverla, la presunzione di conoscenza si verifica alla data in cui l’agente postale rilascia il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale. La data di effettivo ritirodella raccomandata da parte del lavoratore o il compimento del periodo di giacenza legale sono considerati irrilevanti ai fini della decorrenza dei termini.
Il Tribunale di Messina ha richiamato e condiviso l’orientamento consolidato dellaCorte di Cassazione, che ha affermato questo principio in numerose pronunce, sebbene molte di esse si riferiscano specificamente al licenziamento. Tuttavia, come sottolineato dalla sentenza, il principio è stato esteso per “evidente analogia” anche alla contestazione disciplinare, data la sua natura di atto recettizio.
La pronuncia trae origine da un caso in cui un dipendente, licenziato per giusta causa a seguito di un procedimento disciplinare, aveva impugnato il recesso sostenendo di non aver avuto il tempo materiale per difendersi. Il lavoratore aveva ritirato la lettera di contestazione disciplinare il giorno prima della comunicazione del licenziamento, lamentando di non aver potuto usufruire dei cinque giorni previsti dalla legge. Il Tribunale ha respinto questa argomentazione, applicando appunto il principio della presunzione di conoscenza al momento del recapito o dell’avviso di giacenza.
In sintesi, la giurisprudenza stabilisce fermamente che, ai fini della validità e della decorrenza dei termini legali, una comunicazione disciplinare si considera conosciuta dal lavoratore non appena questa arriva al suo indirizzo o viene depositata presso l’ufficio postale con relativo avviso, rendendo ininfluente il momento in cui il destinatario ne prenda effettiva conoscenza o ritiri la raccomandata.