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La Cassazione si pronuncia sulla cessazione di attività in rapporto al licenziamento della lavoratrice madre

La Cassazione (sentenza n. 35527/2023) si è pronunciata in merito al licenziamento di una lavoratrice madre, motivato dalla cessazione dell’attività aziendale.

Come noto, la cessazione dell’attività aziendale costituisce l’unico caso in cui, eccezionalmente, è possibile licenziare una lavoratrice madre durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, ossia quello che va dall’inizio della gestazione al compimento di un anno di età del figlio.

Nel caso in questione, la lavoratrice ha impugnato il licenziamento sostenendo che in realtà la società, formalmente già fallita, aveva continuato a svolgere una pur ridotta attività e che dunque il motivo addotto (la cessazione dell’attività) era insussistente.

Nel corso del processo era in effetti emerso che il fallimento, sebbene non autorizzato all’esercizio provvisorio dell’azienda, aveva in corso un’attività di conservazione, in vista di una possibile cessione, per la quale era anche in corso la selezione del personale da mantenere in servizio.

La Cassazione si è dunque trovata a decidere se per “cessazione dell’attività” dovesse accogliersi un’interpretazione formale (che qui si sarebbe in effetti concretizzata nel fallimento della società) o un’interpretazione sostanziale, basata sui dati fattuali.

La Cassazione, dopo un excursus relativo all’evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia, richiamando anche quella di provenienza europea, ha deciso di adottare un approccio sostanzialistico: la continuazione o la persistenza di fatto dell’impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga, anche parziale, determina la permanenza del divieto di licenziare la lavoratrice madre.

Del resto, una lettura della norma che privilegi la tutela dei diritti della lavoratrice madre rispetto ai diritti patrimoniali, sottesi in qualche modo alla salvaguardia della par condicio creditorum di cui alla legge fallimentare, è conforme al disposto dell’art. 37 Cost., che riconosce, nelle condizioni di lavoro, una speciale adeguata protezione alla madre e al bambino per l’adempimento della essenziale funzione familiare”.

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