Come sappiamo le comunicazioni obbligatorie, illustrate nell’ultimo paragrafo, sono soggette a termini di comunicazione al CPI che differiscono in base alla natura della comunicazione stessa: gli UniLav relativi all’istaurazione del rapporto di lavoro deve essere inviata entro il giorno antecedente alla data di inizio, mentre le comunicazioni delle variazioni del rapporto di lavoro devono essere inviate entro 5 giorni dall’avvenuta variazione.
La violazione di questo obbligo prevede una sanzione da 100 a 500 euro, come previsto dall’art. 19 co. 3 D.lgs. 276/2003.
Come indicato dall’allegato alla nota 6774/2024 dell’INL, però, le violazioni in parola formano oggetto della nuova diffida amministrativa. Dunque, in caso di visita ispettiva, se si dovesse rilevare la violazione degli obblighi in oggetto l’ispettore dovrà intimare, secondo lo schema della diffida, di sanare la violazione entro 20 giorni.
In questo caso, verrà meno la sanzione da 100 a 500 euro.
Questa ricostruzione sembrerebbe creare un doppio impianto sanzionatorio: se il datore di lavoro procede con una comunicazione tardiva, e la stessa viene rilevata in sede di vigilanza e controllo, la sanzione sarà da 100 a 500 euro per impossibilità di applicazione della diffida amministrativa, in quanto, uno dei presupposti per l’applicazione della stessa è la possibilità materiale di sanare l’illecito, impossibile in quanto la comunicazione è stata inviata.
In caso di omessa comunicazione, invece, potrà applicarsi la diffida in parola, e quindi il venir meno della sanzione, se entro 20 giorni il datore di lavoro procede con l’adempimento.
Adempimenti oggetto della diffida amministrativa secondo la nota INL 6774/2024:
Comunicazione di avvio (nei casi in cui non è applicabile la cd maxi-sanzione); proroga del termine inizialmente fissato; trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato; trasferimento del lavoratore; distacco del lavoratore; modifica della ragione sociale del datore di lavoro; trasferimento d’azienda o di ramo di essa.