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INPS: rilascio del certificato per il telelavoro transfrontaliero abituale

Con il messaggio n. 1072 del 13 marzo 2024, l’INPS ha comunicato la modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile al telelavoro transfrontaliero abituale.

Durante la pandemia, la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha ritenuto che il telelavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona è assicurata, non avrebbe determinato una modifica della legislazione applicabile, anche nel caso in cui le attività svolte nello Stato membro diverso superasse la soglia del 25%. Tale orientamento della Commissione è stato prorogato fino al 30.06.2023.

Dal 01.07.2023, tuttavia, è entrato in vigore il nuovo Accordo Quadro sul telelavoro transfrontaliero abituale (in vigore per l’Italia dal 01.01.2024), il quale prevede che, in deroga alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri (che prevederebbe appunto una soglia del 25%), su richiesta, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.

I lavoratori possono dunque continuare a svolgere la prestazione da remoto nello Stato di residenza, senza che ciò comporti una modifica della legislazione applicabile e senza che si generi una discontinuità assicurativa.

Per “telelavoro transfrontaliero” l’Accordo intende un’attività che:

  • viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
  • si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro o dai clienti (NB: non è però necessario che il dipendente rimanga collegato per tutto l’orario di lavoro).

L’Accordo si applica ai “lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatarioe che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario”.

La richiesta di applicare la deroga prevista dall’Accordo deve essere presentata, con il consenso sia del datore di lavoro che del lavoratore, allo Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato (quello dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro), e può riguardare solo periodi successivi alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari interessati (solo in presenza di alcune specifiche condizioni è possibile la richiesta di deroga retroattiva).

La richiesta può riguardare 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta. Eventuali cambiamenti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della domanda devono essere immediatamente comunicati allo Stato membro di cui si applica la legislazione, che deve rivalutare il caso.

L’INPS ha dunque comunicato, per l’Italia, la modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile:

essa deve essere inoltrata all’Inps attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati, corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra datore e lavoratore.

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