L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 862/2024, ha fornito dei chiarimenti sulle modalità e le tempistiche che il lavoratore o la lavoratrice devono rispettare per esercitare la revoca delle dimissioni rassegnate in periodo protetto (durante la gravidanza per la lavoratrice, fino ai 3 anni del minore per entrambi i genitori).
Come noto, tali dimissioni devono essere sottoposte alla convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro (a cui è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro).
Come si conciliano – in queste fattispecie – dimissioni, convalida e revoca?
Non esiste una disciplina chiara ed esplicita sul punto. Secondo l’Ispettorato:
“non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto”.
La revoca, dunque, non può essere presentata in un momento successivo alla risoluzione del rapporto, momento a seguito del quale è necessario il consenso del datore di lavoro per la ripresa del rapporto di lavoro stesso.
L’Ispettorato tuttavia precisa che anche la revoca delle dimissioni, in questi casi, richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato.