La Corte di Cassazione, con sentenza 45400 del 2024, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva condannato il datore di lavoro per lesioni colpose ai danni di un proprio dipendente. L’infortunio ha visto il lavoratore riportare un grave infortunio mentre stava utilizzando uno strumento nei luoghi di lavoro, sebbene non destinato all’uso effettivamente posto in essere dal lavoratore.
Il datore di lavoro aveva contestato la sentenza di condanna, lamentando l’assenza di un nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’infortunio. In particolare, la difesa ha sostenuto che, essendo il macchinario non a norma e destinato all’accantonamento, non sussisteva l’obbligo di formazione per i lavoratori sul suo utilizzo.
La Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, evidenziando che lo stesso aveva l’obbligo di vigilare sull’uso delle attrezzature, anche se non a norma. La Corte ha sottolineato che la valutazione del rischio, prevista dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, include la scelta di attrezzature sicure, la formazione dei lavoratori e la vigilanza sull’uso corretto.
Secondo la Cassazione, il datore di lavoro non solo era a conoscenza del pericolo rappresentato dallo strumento in parola, ma non ha impedito che venisse utilizzato. La previsione nel documento di valutazione dei rischi (DVR) del non utilizzo della macchina dimostra la consapevolezza del pericolo, rafforzando l’obbligo di vigilanza.
La Cassazione ha ribadito che l’omissione dell’obbligo di formazione non è giustificata dal fatto che la macchina non doveva essere utilizzata.
La sentenza della Cassazione evidenzia l’importanza della responsabilità del datore di lavoro nella sicurezza sul lavoro, sottolineando che la consapevolezza del rischio impone un’attenta vigilanza sull’uso delle attrezzature, anche se non a norma, e la necessità di adeguata formazione per i lavoratori.