Il Garante privacy ha emesso un provvedimento, pubblicato il 22 ottobre 2024, in merito alla gestione delle email aziendali, sollevando alcune criticità.
In prima battuta, relativamente alla conservazione e archiviazione dei messaggi di posta elettronica in azienda, il Garante ritiene illecita o da limitare nel tempo la conservazione delle suddette email aziendali, ma tale posizione potrebbe compromettere il buon funzionamento delle attività imprenditoriali.
Ed invero, le caselle di posta elettronica aziendali sono di proprietà del datore di lavoro e non del dipendente, al contrario di quanto sembra presupporre il Garante. Non conservare nel tempo le email equivale, nella sostanza, a distruggere gli archivi aziendali.
Il Garante afferma che l’accesso ai dati conservati richiede autorizzazione sindacale o dell’Ispettorato del lavoro, ma questo non si applica agli strumenti di lavoro come le email. Infatti, la posta elettronica è pacificamente, sempre e comunque, uno strumento di lavoro, direttamente preordinato a rendere la prestazione lavorativa, come tale sottratto alla preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa in base al secondo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Quello che sicuramente si ritiene necessario è una corretta informativa per il controllo degli strumenti di lavoro.