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Il part-time ciclico verticale e l’indennità una tantum

Come noto, si definisce a tempo parziale ogni rapporto di lavoro che prevede un orario di lavoro inferiore al tempo pieno, ossia a 40 ore settimanali (o il diverso orario a tempo pieno stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto).

Fatta salva la necessità di specificare nel contratto (per iscritto) la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario, il part-time – indipendentemente dalla durata a tempo determinato o indeterminato del contratto di lavoro – può essere variamente articolato.

Tra le possibili opzioni esiste il cosiddetto tempo parziale ciclico verticale: si tratta di un contratto in cui il lavoratore presta la propria attività a tempo pieno per certi giorni della settimana o del mese o per certi mesi dell’anno, mentre in altri mesi o giorni la prestazione viene completamente sospesa (ad esempio: un lavoratore viene assunto a tempo indeterminato per lavorare full time da gennaio a giugno di ciascun anno, sospendendo invece la propria attività da luglio a dicembre).

Tale peculiare configurazione viene utilizzata molto nelle mense e negli altri servizi ausiliari alla scuola, ma anche nei servizi di posta e spedizioni, dove normalmente si tendeva ad assumere a tempo determinato. In questo modo, tra un contratto a termine e l’altro è possibile, per il lavoratore, chiedere l’indennità di disoccupazione (NASpI). Tuttavia, i limiti introdotti dal legislatore ai contratti a tempo determinato, che ne hanno ridotto la durata massima a ventiquattro mesi, ha fatto sì che molti datori di lavoro ricorressero, in luogo dei contratti a termine, a contratti di lavoro a tempo indeterminato con part-time verticale ciclico.

Al proposito, è emerso un problema: il part-time ciclico verticale esclude la possibilità di accedere alla prestazione di disoccupazione nel periodo di non lavoro, in quanto durante quel periodo il lavoratore non è tecnicamente disoccupato (come evidenziato dalla Corte di cassazione e dall’Inps).

Per questo, per colmare il vuoto di tutela venutosi a creare sul finire del periodo pandemico, il decreto-legge n. 50 del 2022 aveva introdotto una indennità una tantum di 550 euro in favore dei lavoratori assunti con part-time ciclico verticale.

Tale misura è stata prorogata anche per il 2023 (dall’art. 18 del D.L. 145/2023).

Come suggerisce la definizione di “indennità una tantum”, essa può essere riconosciuta solo una volta allo stesso lavoratore.

I lavoratori beneficiari si confermano i lavoratori dipendenti da aziende private titolari, per il 2022, di un contratto part-time avente natura ciclica che abbia comportato una sospensione della prestazione lavorativa di almeno un mese continuativo, senza interruzioni, e comunque periodi di sospensione complessivamente non inferiori a sette e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica dell’attività lavorativa.

Il mese di sospensione continuativo va inteso come pari a quattro settimane (va computato in giornate solo per i soli lavoratori assicurati al Fondo pensioni dello spettacolo – Circ. Inps. 115/2022).

Per ottenere l’indennità il lavoratore non deve essere titolare di un altro rapporto di lavoro dipendente (anche se di breve durata, avente natura saltuaria o intermittente) e non deve percepire la NASpI o trattamenti pensionistici. L’indennità è invece cumulabile con l’assegno di invalidità.

Va notato anche che l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi e viene erogata direttamente dall’Inps, ma nel tetto complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il 2023 (l’Inps provvede infatti al monitoraggio delle spese, comunicando i risultati al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

I 30 milioni previsti per il 2023 sono stati posti a carico del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto part-time ciclico verticale, che era stato istituito nel 2021 e finanziato, con lo stesso suddetto importo, per il 2022 e per il 2023. Si tratta infatti di una misura concepita come transitoria, che potrà eventualmente essere rifinanziata di anno in anno.

Considerato il numero piuttosto limitato di indennità erogate nel 2022, come emerge dalla Relazione tecnica di accompagnamento del D.L. n. 50/2022, è possibile che tale misura transitoria verrà trasformata in un ammortizzatore sociale specifico, destinato a protrarsi nel tempo.

Per completare il quadro, va rammentato che nei contratti di lavoro part-time ciclico verticale l’intera durata del contratto (compreso il periodo di sospensione della prestazione lavorativa) è riconosciuto interamente ai fini dell’anzianità contributiva, ma per il corrispondente periodo non sono riconosciuti contributi figurativi.

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