Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha emesso una sentenza significativa riguardante i diritti dei lavoratori disabili in Italia. La sentenza (Cassazione, ordinanza 30080/2024) stabilisce che il datore di lavoro non può licenziare un dipendente disabile che rifiuta di riprendere servizio in una sede di lavoro pregiudizievole rispetto alla propria condizione di disabilità, senza prima verificare l’opzione di una differente soluzione organizzativa.
Il caso in questione riguardava un lavoratore malato oncologico con disabilità in situazione di gravità. Avvicinandosi la scadenza del periodo di aspettativa non retribuita, il lavoratore aveva richiesto il trasferimento a sedi più vicine per continuare la terapia oncologica. Il datore di lavoro non aveva dato riscontro alla richiesta e, di fronte al rifiuto del dipendente di rientrare in servizio nella sede di competenza, lo aveva licenziato per assenza ingiustificata.
Nei due gradi di merito, le domande del dipendente erano state respinte. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che il rifiuto di approntare gli accomodamenti ragionevoli costituisca un atto discriminatorio affetto da nullità. La Corte ha quindi rinviato la decisione alla Corte d’Appello.
Richiamandosi al diritto sovranazionale, la Suprema Corte ha osservato che gli accomodamenti ragionevoli sono relativi alle modifiche e agli adattamenti sul piano organizzativo che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo. Entro questi limiti, al datore di lavoro è richiesto di valutare soluzioni ragionevoli che consentano al lavoratore disabile la prosecuzione del rapporto in una nuova e diversa sede di lavoro.
Questa pronuncia è di grande importanza, poiché estende il meccanismo degli “accomodamenti ragionevoli” alla fattispecie del trasferimento di sede, applicato in ipotesi quali il licenziamento per superamento del comporto e per inidoneità sopravvenuta.