La Corte costituzionale, con sentenza del 25 luglio 2024 n. 148, ha reso incostituzionale l’art. 230 bis, co. 3 cod. civ., e l’art. 230 ter, nella parte in cui non prevedono che anche il convivente di fatto, e non solo i familiari, partecipino all’impresa familiare.
L’art. 230 bis, infatti, prevede che il familiare che presta attività lavorativa in modo continuativo nell’impresa familiare, o nella famiglia, ha diritto ad una serie di diritti di carattere patrimoniale come: mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia o la partecipazione agli utili dell’impresa familiare. I familiari possono inoltre svolgere una parte attiva nelle decisioni circa la gestione dell’impresa familiare, sull’l’impiego degli utili e anche sugli atti straordinari. Tali diritti sono esercitabili dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, ma non, appunto, dal convivente di fatto.
Ora, la legge 76/2016 c.d. Cirrinà, ha introdotto una tutela attenuata per il convivente di fatto, all’art. 230 ter. Secondo la norma del 2016 al convivente di fatto viene garantita esclusivamente la partecipazione agli utili di impresa, non anche alla parte gestionale e decisionale. In mancanza di utili, peraltro, al convivente di fatto non spetterebbe, astrattamente, nulla in cambio del lavoro prestato.
Ora, in ottica di profonda riforma dell’assetto così impostato, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali entrambe le previsioni, dichiarando quindi il convivente di fatto familiare a tutti gli effetti, e quindi pienamente riconosciuto ad esercitare tutti quei diritti riconosciuti dalla norma solo ai familiari come sopra descritti.
La sentenza in commento, pur non volendo stravolgere le differenze tra le famiglie fondate sul matrimonio, e quelle “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” dice però che in tema di diritti fondamentali non può esserci alcuna differenziazione. Il lavoro, centrale nella nostra costituzione, nonché la retribuzione come concetto annesso al primo, deve essere tutelato in tutte le sue forme.