Con provvedimento n. 105 del 22 febbraio 2024, comunicato con la newsletter del 28 marzo 2024, il Garante per la protezione dei dati personali, visti i reclami presentati dai lavoratori, si è pronunciata sul sistema adottato da una società per consentire l’accesso ai suoi cantieri tramite rilevatore biometrico, basato sul riconoscimento facciale.
L’Autorità Garante, a fronte delle verifiche compiute, ha rilevato che, in considerazione di quanto previsto dal Codice della privacy in materia di “Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute”, ai sensi del quale tali trattamenti possono essere effettuati solo in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante: “allo stato l’ordinamento vigente non consente il trattamento di dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio”.
In particolare, secondo l’Autorità Garante:
“L’utilizzo del dato biometrico nel contesto dell’ordinaria gestione del rapporto di lavoro (quale è l’attività di rilevazione delle presenze), al dichiarato fine di far fronte ad illeciti disciplinari, contenziosi legati alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario nonché a causa della presenza di personale presso il cantiere ove si è svolta l’attività di accertamento assunto mediante l’applicazione della c.d. clausola sociale (…), non è dunque conforme ai principi di minimizzazione e proporzionalità del trattamento”.