Nella disciplina sul licenziamento per giusta causa, un aspetto rilevante è il venire meno del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, tale che la condotta posta in essere dal secondo non consente, nemmeno temporaneamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro legittimando, sempre ad esito di apposita procedura disciplinare ex art. 7 L. 300/70, il licenziamento senza preavviso da parte del datore di lavoro. Il furto aziendale è certamente un atto che rientra in questa casista. Analizziamo gli orientamenti giurisprudenziali.
Un primo orientamento, che nasce da una cassazione risalente (Cass n. 11163/1995) ma che trova residenza anche in accertamenti più recenti (Cass n. 6848/2010 – Cass n.17739/2011 – Cass n.17288/2022), vuole che la verifica sull’entità del furto venga fatta dal giudice di merito, “non già in astratto ma con specifico riferimento alla posizione delle parti […ed] infine, all’entità della mancanza considerata non soltanto nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, […].”
Il giudice deve quindi poter entrare nel merito di tutte quelle situazioni soggettive che si sono poste alla base del furto, nonché il danno che ha provocato. Inoltre, l’analisi deve essere di tipo funzionale, ossia deve tener conto anche dei risvolti circa “un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro”.
E quindi, oltre al valore dell’oggetto frutto della condotta illecita, il giudice dovrà anche valutare nel concreto “l’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all’assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia”.
Un secondo orientamento (Cass. n. 17914/2016 – Cass. n. 6219/2014) più risoluto, ritiene leso il vincolo fiduciario, non già a seguito di un’analisi delle condizioni soggettive ed oggettive che compongono il rapporto lavorativo, considerato anche il valore del bene sottratto, ma a partire dalla natura della condotta posta in essere.
In sostanza secondo questo orientamento giurisprudenziale, il vincolo fiduciario viene meno anche senza un’analisi concreta del valore patrimoniale del bene sottratto.