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Diritto di precedenza nel contratto a tempo determinato

La sentenza della Corte di Cassazione n. 19348/2024 afferma che i lavoratori con contratti a termine superiori a sei mesi possono esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato anche durante la vigenza del rapporto di lavoro.

Ed invero, i giudici della Suprema Corte confermano che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, superiore a sei mesi, presso la stessa azienda hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, in virtù dell’articolo 5, comma 4-quater del D.Lgs. 368/2001, ora riportato nell’articolo 24 del D.Lgs. 81/2015, che permette l’esercizio del diritto di precedenza entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso specifico, l’intervento della Cassazione fornisce un’interpretazione circa il diritto delle decorrenze del diritto di precedenza, affermando che il lavoratore, che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto (previsione del D.lgs. 368/2001), ed anche durante la sua vigenza, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio.

La possibilità di esercizio del diritto in costanza di rapporto di lavoro comporta, di fatto, un protrarsi del diritto per tutto il residuo rapporto di lavoro a tempo determinato con termine a dodici mesi dalla cessazione della stessa.

Il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore ai 6 mesi può esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in costanza di rapporto di lavoro senza attendere il termine dello stesso così come conferma la Corte di Cassazione

La sentenza n. 19348/2024 della Cassazione richiama ratio temporis l’art. 5 comma 4-quater del D.lgs. n. 368/2001, ricordano che “il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza”, fatte salve disposizioni diverse di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.

La decisione della Cassazione n. 19348 pubblicata il 15 luglio 2024 consegnerebbe la possibilità, in favore del collaboratore subordinato, di esercitare il diritto di precedenza in costanza di rapporto di lavoro.

Il fatto

In particolare, nel caso affrontato la lavoratrice aveva avuto con la medesima società due distinti rapporti di lavoro a tempo determinato, il primo dal 6 giugno 2013 con termine il 5 aprile 2014 ed il secondo dal 1° maggio 2014 con termine il 27 settembre 2015.
La dipendente ha proceduto in data 22 dicembre 2014 all’esercizio del diritto di precedenza sui successivi rapporti a tempo indeterminato instaurati nella medesima unità produttiva per le medesime mansioni.

Nel giudizio ordinario la Corte Veneziana ha ritenuto la lavoratrice decaduta dal diritto di precedenza poiché lo stesso è stato esercitato tardivamente rispetto alla cessazione del primo contratto e quindi oltre 6 mesi dal 5 aprile 2014.

Tale decisione risulta oltre modo particolare, dato che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che la lavoratrice si trovasse in costanza del secondo rapporto a tempo determinato, evidentemente rimettendo l’utilizzo di tale diritto solo alla cessazione del rapporto temporaneo.

I motivi della decisione

Il riferimento normativo risiede, per la collocazione temporale della causa, all’articolo 5, comma 4-quater del D.Lgs. 368/2001 il quale affermava che il “lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.”

Il successivo comma 4-sexies determinava il termine per l’esercizio del diritto, richiamando la necessità di una manifestazione (evidentemente formale) del lavoratore verso il datore di lavoro entro sei mesi (tre mesi per i rapporti stagionali) dalla data di cessazione del rapporto e con estinzione entro un anno dalla data di conclusione del contratto sinallagmatico.
Ai fini della valutazione circa l’attuale portata della decisione occorre dire che il diritto di precedenza previsto all’articolo 5, da comma 4-quater a 4- sexies del D.Lgs. 368/2001 è stato sostanzialmente integralmente riportato nella nuova disciplina prevista dall’articolo 24 del D.Lgs. 81/2015.

Viene quindi ad essere d’interesse la determinazione dell’intervallo nel quale appare possibile legittimamente esercitare il diritto di precedenza ed anche il momento dal quale, di conseguenza, decorre lo stesso.

Sul punto la Corte afferma che la normativa esprime esplicitamente il termine ad quem (entro sei mesi dalla data di cessazione) mentre non è rinvenibile la decorrenza che risulta collegata all’avverarsi del requisito soggettivo di durata del rapporto.

Relativamente alla durata del rapporto oggetto di verifica, come esplicitato dapprima nell’articolo 5 comma 4-quater del D.Lgs.368/2001 e confermato integralmente nell’attuale versione dell’articolo 24 del D.Lgs. 81/2015 occorre valutare il superamento di 6 mesi conteggiando l’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa.

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