La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8152 del 27 marzo 2025, ha stabilito che i lavoratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la pulizia degli indumenti di lavoro qualora questi siano qualificabili come Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). Il rimborso è stato quantificato, nel caso specifico, in un’ora di lavoro straordinario a settimana.
La vicenda ha avuto origine dal ricorso di alcuni dipendenti a tempo indeterminato di un’azienda municipalizzata, addetti al servizio di nettezza urbana, che chiedevano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per non aver ricevuto dalla società la pulizia delle divise obbligatorie. I lavoratori si erano dovuti occupare personalmente del lavaggio, sostenendo i relativi costi, quantificando il danno in misura pari a un’ora di retribuzione settimanale per lavoro straordinario. La Corte d’Appello aveva rigettato la loro domanda, portando i lavoratori a presentare ricorso in Cassazione.
La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha richiamato il proprio orientamento consolidato in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Secondo tale orientamento, la nozione di D.P.I. non è limitata alle sole attrezzature specificamente create e commercializzate per la protezione da rischi certificati, ma si estende a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa concretamente costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 del Codice Civile.
Da ciò consegue che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire e mantenere in stato di efficienza gli indumenti di lavoro qualificabili come D.P.I.. Essendo il lavaggio indispensabile per garantirne l’efficienza, l’onere relativo grava sul datore di lavoro. Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato come fosse incontestato che il datore di lavoro non avesse adempiuto all’obbligo di manutenzione, costringendo i lavoratori a provvedere autonomamente.
Quanto al risarcimento richiesto, la Cassazione ha ritenuto che la presunta inadeguatezza del criterio di quantificazione del danno proposto dai lavoratori (un’ora di lavoro straordinario a settimana) non giustificasse il rigetto della prova orale offerta sulle spese sostenute. La decisione della Corte d’Appello di negare tale prova è stata considerata arbitraria e prematura.
Sulla base di queste motivazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori e ha cassato la sentenza della Corte d’Appello. La vicenda segna un importante precedente in materia di diritti dei lavoratori e obblighi dei datori di lavoro in relazione alla fornitura e manutenzione degli indumenti di lavoro considerati dispositivi di protezione.