L’INPS ricorda la procedura da attivare in caso di malattia insorta in paese estero:
Nel caso di malattia insorta in un Paese della Comunità europea, i regolamenti vigenti prevedono l’applicazione della legislazione del Paese dove risiede l’assicurato.
Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia entro due giorni dal rilascio:
- all’INPS;
- al datore di lavoro.
Altrimenti, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da inviare immediatamente all’istituzione competente.
Nel caso di malattia insorta in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi in materia o in Paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Per “legalizzazione” si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, certificato secondo le disposizioni locali. La sola attestazione di autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla “legalizzazione”.
Per i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 1961, è prevista l’Apostille, una legalizzazione semplificata del documento.