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Corte di Cassazione: periodo di comporto e richiesta delle ferie

Con l’ordinanza 582/2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul rapporto tra le ferie e il periodo di comporto (ossia il “tempo durante il quale, in caso di assenza per malattia o per infortunio, il lavoratore ha diritto a conservare il posto di lavoro”).

Nel caso in questione la società aveva licenziato un proprio dipendente per avvenuto superamento del periodo di comporto. La Corte d’Appello aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento sul rilievo che erano stati erroneamente computati cinque giorni di assenza che erano invece riferibili a ferie. Alla scadenza dell’ultimo periodo di malattia, infatti, il lavoratore aveva chiesto ed ottenuto cinque giorni di ferie. Tuttavia, dopo due anni la Società aveva imputato tali giorni a malattia.

La società ricorreva dunque in Cassazione avverso alla sentenza d’appello.

La Suprema Corte, al proposito, ha ricordato il proprio orientamento maggioritario, secondo cui:

al lavoratore assente per malattia è consentito di mutare il titolo dell’assenzacon la richiesta di fruizione delle ferie già maturate al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto”

Inoltre, in materia di onere probatorio, la Cassazione ha ricordato che:

ove una richiesta di ferie sia stata avanzata e, sia pure parzialmente, accolta prima del superamento del periodo di comporto, la dedotta successiva rinuncia alla fruizione delle ferie nel periodo indicato dal datore di lavoro deve essere provata in maniera chiara e inequivoca, attesa la garanzia costituzionale del diritto alle ferie e il rilevante e fondamentale interesse del lavoratore a evitare, con la fruizione delle stesse o di riposi compensativi già maturati, la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto, con la ulteriore conseguenza della perdita definitiva della possibilità di godere delle ferie maturate” (oltre a quella in commento, tra le tante Cass. 15954/2001, Cass. 5521/2003 e Cass. 21385/2004).

Infine, in ordine alla discrezionalità di accogliereo meno la richiesta del lavoratore, la stessa Corte ha precisato che il datore di lavoro:

di fronte ad una richiesta di conversione dell’assenza per malattie in ferie, e nell’esercitare il potere, conferitogli dalla legge, di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quantoesposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto”.

Il datore di lavoro dunque, prima di rifiutare la richiesta di conversione dell’assenza per malattia in assenza per ferie, deve attentamente valutare se vi siano effettive ragioni che gli impediscano di accoglierla.

Resta comunque fermo, secondo la Cassazione, che di certo non sussiste un obbligo di accogliere tale richiesta:

allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita” (conformi: Cass. n. 5521/2003 e n. 21385/2004).

Sulla base di tali considerazioni, nel caso in questione, la Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento, concludendo come segue:

nel caso in esame da un canto non vi è prova che il lavoratore avrebbe potuto beneficiare di istituti contrattuali alternativi alle ferie ed inoltre è stato accertato che, al contrario, le ferie erano state autorizzate in prosecuzione della malattia. La domanda di ferie avanzata con decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo alla cessazione della documentata assenza per malattia esprimela volontà di assentarsi per un titolo diverso da quello in base al quale il lavoratore fino ad allora era rimasto assente e correttamente si è ritenuto interrotta la maturazione del periodo di comporto alla scadenza della certificazione medica”.

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