L’agenzia delle entrate, con risposta ad interpello proposto da un Fondo di previdenza complementare, ha chiarito le modalità di comunicazione al fondo del versamento di contributi che derivano dalla conversione del premio di risultato.
La necessità di chiarire le modalità di comunicazione di questi specifici importi nasce dalla previsione di cui al comma 184 – bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come introdotto dalla L. 232/2016 all’articolo 1, comma 160, lette c) che prevede, come indicato peraltro dalla circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, che “il legislatore […] ha disposto che il premio di risultato erogato sotto forma di contribuzione non è assoggettato a tassazione anche se detti contributi superano il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57”
I contributi versati alla gestione pensionistica complementare in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57 (ossia 5.164,57 più i 3.000 euro massimi indicati dalla norma sulla detassazione dei PdR).
Inoltre, diventa fondamentale la modalità di comunicazione dalla natura di questi contributi anche perché detti importi versati in sostituzione del PdR non concorrono alla formazione del redditoe al momento dell’effettiva contribuzione e al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica.
Ed infatti, ancora la circolare del 29 marzo 2018 n.5/E chiarisce che “entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati, alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale”
Ora, nel caso in esame, il Fondo dichiara che nelle distinte di contribuzione inviate dall’azienda, sono già valorizzati importi diversi per i contributi riguardanti conversione del PdR rispetto ai contributi aggiuntivi ordinari.
L’agenzia, quindi, con le solite precauzioni del caso riguardante la prudenza circa il parere “reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto” in questa particolare casistica, ritiene esonerato il contribuente dall’obbligo di comunicazione delle somme di cui alla presente trattazione.