Con messaggio n. 4301/2024, l’Inps fornisce chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio secondo l’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Quanto al termine di prescrizione, si applica il termine annuale, previsto per l’indennità di malattia. Pertanto, l’azione per conseguire la prestazione del congedo di paternità obbligatorio si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui essa è dovuta.
Con riferimento al profilo della decadenza, si conferma il termine annuale sostanziale dell’articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, in linea con la giurisprudenza e la natura temporanea della prestazione, il quale prevede che «per le controversie in materia di prestazioni della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno».
Peraltro, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.
Infine, per l’esercizio del diritto, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, dove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, se presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.