La legge n. 628/1961 configura come reato punibile con l’arresto fino a due mesi e con un’ammenda, quello di: “Coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete”.
La Cassazione, con sentenza n. 5992/2024, ha statuito che l’omessa risposta del datore di lavoro alla richiesta di notizie da parte dell’Ispettorato del Lavoro integra tale reato anche ove tale richiesta sia stata inviata all’indirizzo PEC della società, come risultante dal Registro delle Imprese.
Si tratta, infatti – evidenzia la Cassazione – di un mezzo legale di comunicazione, che offre garanzie di accertamento della data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante.