La Corte di Cassazione (ordinanza n. 6275/2024) si è di recente pronunciata su un caso di richiesta di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) subìto in conseguenza di demansionamento.
Ribaltando il parere dei giudici dei primi due gradi di giudizio, la Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice sulla base di due principali osservazioni:
- la prova del danno da demansionamento può essere data anche attraverso presunzioni (che devono essere però gravi, precise e concordanti) e a tal fine: “possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione”;
- quando il lavoratore allega di aver subito un demansionamento è il datore di lavoro a dover provare di aver rispettato la normativa (art. 2103 c.c.): “attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l’adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all’art. 1218 c.c., a causa di un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.