Di recente la Corte di Cassazione (Cass. 10679/2024) si è pronunciata sulla validità di un patto di non concorrenza.
Il patto, che riguardava il dipendente di una banca con mansioni di private banker, prevedeva il divieto di concorrenza per i 20 mesi successivi alla cessazione del rapporto. Il vincolo veniva compensato con la corresponsione di 5.000 euro all’anno, per tre anni.
Lo stesso patto prevedeva tuttavia che, in caso di mutamento di mansioni, la banca avrebbe cessato di corrispondere il compenso e le obbligazioni derivanti dal patto di non concorrenza sarebbero cessate decorsi dodici mesi dall’assegnazione alle nuove mansioni.
Dopo sei mesi dall’assunzione il bancario si dimetteva, passando a una banca concorrente. La prima banca, dunque, proponeva ricorso chiedendo il risarcimento danni.
Al proposito va rammentato che il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la “mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di limiti di luogo“, ossia di un preciso ambito territoriale dell’obbligo di non facere assunto dal dipendente.
La Cassazione ha in questa sede evidenziato che:
“la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoroconcreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, sicché non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l’attribuzione patrimoniale pattuita”.
Sulla base di tali osservazioni, in accordo con i giudici di merito, la Suprema Corte ha dichiarato il patto di non concorrenza:
“nullo per indeterminatezza e indeterminabilità del corrispettivo e per l’attribuzione al datore di lavoro di un potere insindacabile (ius variandi delle mansioni) idoneo a caducare il patto medesimo”.