Di recente la Cassazione (ordinanza n. 7203 del 18 marzo 2024) si è pronunciata in merito al licenziamento di un lavoratore che, durante il periodo di assenza per malattia, veniva sorpreso ad aiutare la moglie in negozio.
La Corte ha giudicato il licenziamento legittimo in quanto:
“lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio”.