La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19556/2025, ha distinto chiaramente tra l’obbligo di repêchage e la modifica delle mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del Codice civile, sottolineando le loro diverse finalità e le implicazioni per datori e lavoratori. L’obbligo di repêchage interviene per evitare il licenziamento, richiedendo al datore di verificare la possibilità di reimpiegare il lavoratore, anche in mansioni inferiori e con retribuzione ridotta, senza necessità di formazione aggiuntiva. Al contrario, l’articolo 2103 regola lo ius variandi del datore in corso di rapporto per esigenze organizzative, permettendo l’assegnazione a mansioni di livello inferiore ma mantenendo categoria e retribuzione, con l’obbligo di fornire la formazione necessaria. La Cassazione ha ribadito che, mentre il repêchage si concentra sulla conservazione del posto di lavoro, la modifica delle mansioni tutela la flessibilità organizzativa aziendale, operando su piani distinti. Questa distinzione è stata confermata da precedenti ordinanze, che hanno evidenziato come il repêchage non implichi un dovere di riqualificazione, a differenza di quanto previsto dall’articolo 2103 per lo ius variandi. In sintesi, le due disposizioni rispondono a logiche autonome: una mira a prevenire il licenziamento, l’altra a gestire le risorse umane durante il rapporto di lavoro.