L’agevolazione “under 36” per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato di giovani sotto i 36 anni, introdotta dalla legge 197/2022, è valida fino al 31 dicembre 2023.
Pertanto, dopo tale data, non è pertanto possibile fruire dello sgravio in questione, nemmeno per la parte residua in caso di cessazione anticipata del precedente rapporto agevolato.
L’Inps, con circolare n. 57 del 2023 ha confermato, però che, nei casi in cui ci sia una cessazione anticipata del rapporto agevolato, la fruizione dell’eventuale periodo residuo potrà essere concessa al datore di lavoro, ma nella misura pari al 50% dei complessivi contributi datoriali dovuti, e nel limite massimo annuo di 3.000 euro, quale esonero denominato under 30, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni all’atto della prima assunzione/trasformazione avvenuta nel rapporto precedente.