Il D. Lgs del 18 ottobre 2023, n. 152 ha recepito la direttiva (UE) 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri altamente qualificati in uno Stato membro UE, e ha modificato l’articolo 27-quater del Testo Unico Immigrazione (D.lgs. n. 286/98). Le nuove norme riguardano diversi aspetti tra i quali: platea dei lavoratori che possono beneficiare delle disposizioni normative; nuova procedura di presentazione del nulla osta; novità in materia di esercizio, in contemporanea, di attività autonoma e subordinata; maggiore flessibilità della mobilità tra stati; novità in materia di ricongiungimenti famigliari;
il 28 marzo scorso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha pubblicato la Circolare n. 2829 in cui da indicazioni operative in merito alla gestione del rilascio della c.d. Carta Blu UE, ossia il nulla osta all’ingresso per i lavoratori stranieri altamente qualificati.
A distanza di qualche mese dall’entrata in vigore delle procedure operative in ottemperanza alle linee guida della circolare anzidetta, pare opportuno fare un primo punto riassumendo le più importanti caratteristiche della Carta blu UE:
Per essere considerati altamente qualificati i lavoratori devono avere 1) titolo di istruzione superiore al livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, oppure 2) requisiti previsti dal D. Lgs 206/2007 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate, oppure 3) qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante, oppure 4) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE;
la normativa in questione si applica unicamente a residenti in uno Stato terzo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell’articolo 27- quinquies; soggiornanti in altro Stato membro e, infine, ai titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.
Il datore di lavoro dovrà presentare, oltre ad apposita domanda (modulo BC) al competente Sportello Unico per dell’immigrazione, corredata da altre istanza di cui al T.U.I., anche: la proposta di contrattodi lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, ed indicare il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario o in alternativa uno sei requisiti di cui sopra: per provare il possesso di una qualifica professionale superiore, attestata dall’esperienza professionale è necessario presentare il contratto/i di lavoro e/o buste paga relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell’esperienza professionale, che deve essere di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE.
Precise istruzioni su come il lavoratore possa dimostrare uno dei requisiti richiesti circa le qualità che lo rendono altamente qualificato sono presenti nella Circolare stessa a cui si rimanda. Ricordiamo comunque che i documenti che provano il possesso del titolo di istruzione o la qualifica professionale devono essere tradotti e legalizzati. In fase di presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà inoltre illustrare quale sarà l’importo della retribuzione annuale, desumibile dal contratto di lavoro o dalla promessa di assunzione, che deve rispettare almeno i minimi da CCNL del settore, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT.
I titolari di carta blu UE possono richiedere il ricongiungimento familiare e, ancora, possono cambiare lavoro dopo l’ingresso in Italia benché con precisi vincoli: per i primi 12 mesi di soggiorno in Italia non si può cambiare lavoro, se non nell’ambito delle professioni altamente qualificate e comunque previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Altra importante novità è che Il titolare di Carta blu UE può esercitare, in parallelo all’attività subordinata oggetto del nulla osta anche un’attività di lavoro autonomo. Se il lavoratore dovesse perdere il lavoro conserva il diritto a rimanere regolarmente nel territorio nazionale per un periodo non inferiore ad un anno.