Il decreto-legge 48/2023 ha introdotto un incentivo all’assunzione per Enti del Terzo settore e altri enti assimilabili che assumano, con contratto a tempo indeterminato, soggetti con disabilità e di età inferiore ai 35 anni.
Le domande per l’accesso a tali agevolazioni dovranno essere presentate a partire dal 2 settembre ed entro il 31 ottobre 2024.
L’Inps, con messaggio n. 2906/2024, ha fornito le istruzioni operative per l’inoltro delle domande.
- Soggetti interessati
Enti del Terzo settore
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte al Registro Unico
- Lavoratori
I lavoratori per i quali è possibile richiedere il contributo sono le persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni assunte con contratto a tempo indeterminato per le attività conformi allo statuto nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024. Si evidenzia che rientrano nell’agevolazione anche le trasformazioni a tempo indeterminato, anche part time, di rapporti a termine purchè la trasformazione sia avvenuta nel periodo dal 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
- Requisiti per l’accesso all’agevolazione
Il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC (documento unico di regolarità contributiva) ed è necessario rispettare la disciplina “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831.
- Misura del contributo
Il contributo è pari ad € 12.000,00 per l’assunzione effettuata, oltre € 1.000,00 al mese dalla data dell’assunzione sino alla data del 30 settembre 2024, salvo il caso in cui in rapporto non venga interrotto antecedente alla data del 30 settembre 2024; in questo caso il contributo mensile sarà corrisposto sino alla cessazione.
- Trasmissione delle domande
I datori di lavoro, per accedere al contributo, dovranno presentare, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, domanda on-line sul portale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale www.inps.it
Dovrà essere utilizzato il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale, e successivamente selezionare “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”.
Alle domande presentate è attribuito un codice identificativo.
Le domande si presentano utilizzando i modelli A, Be C, in un unico file in formato .pdf debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia del documento di identità in corso di validità.
All’istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:
a) i dati identificativi dell’ente che richiede il contributo;
b) il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore;
c) le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente richiedente;
d) il numero delle persone con disabilità assunte con il relativo codice fiscale, e il codice della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro;
e) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l’accredito, che deve essere intestato all’ente richiedente;
f) la dichiarazione di regolarità contributiva;
g) il rispetto delle soglie massime previste dalla disciplina degli aiuti de minimis;
h) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l’accredito, che deve essere intestato all’ente richiedente;
i) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.